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Un’elezione per soddisfare gli istinti populisti indebolendo i contrappesi istituzionali #DemocraziaFutura @Key4biz


Pubblicato il 2 Novembre 2023 su Key4biz
I due punti cruciali del disegno di legge costituzionale presentato dal governo, secondo Gianfranco Pasquino: “da contrastare tramite referendum oppositivo”.
Nell’editoriale scritto per l’undicesimo fascicolo in chiusura di Democrazia futura, Gianfranco Pasquino commenta il disegno di legge costituzionale[1] presentato dal governo evidenziandone i due punti cruciali. Secondo il noto scienziato politico “L’elezione popolare diretta del Primo ministro” presenta numerosi rischi di incostituzionalità e sarebbe – così recita il titolo dell’articolo – “Un’elezione per soddisfare gli istinti populisti indebolendo i contrappesi istituzionali, da contrastare tramite referendum oppositivo”.
Secondo Pasquino “Da rimarcare e da criticare sono i due punti cruciali dell’elezione popolare diretta concernenti proprio le modalità dell’elezione: primo, per vincere non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti/votanti; secondo, non è neppure specificato se esiste una soglia minima per l’attribuzione al (la coalizione del) vincitore/trice il 55 per cento dei seggi”. L’Accademico rileva da un lato l’assenza di un ballottaggio, giustificato per impedire ammucchiate nel fronte avverso di centrosinistra, dall’altro “L’espediente per evitare in caso di crisi il ricorso a governi tecnici o ribaltoni”. Ne uscirebbe un Presidente della Repubblica privo non solo del potere di nomina del Premier ma anche di quello di scioglimento del Parlamento “ridotto a figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi”.
Elezione popolare diretta del Primo ministro è il titolo del disegno di legge costituzionale del governo che cambierebbe in maniera profonda e “originale” il modello di governo parlamentare delineato nella Costituzione italiana. Sappiamo della esistenza di molti giuristi favorevoli che già consigliarono Matteo Renzi quando formulò le sue riforme, poi sonoramente bocciate dal referendum (quindi, non confermativo!) e la sua legge elettorale Italicum che mezza Europa avrebbe apprezzato e imitato, ma che fu smantellata dalla Corte Costituzionale.
Il richiamo è doppiamente opportuno perché, primo, il disegno di legge innegabilmente si ispira al modello “sindaco d’Italia”; secondo, ha immediatamente ricevuto il sostegno di Renzi e di Maria Elena Boschi, la sua ex-ministra delle Riforme Istituzionali. L’obiettivo è garantire la stabilità del Primo Ministro nella carica in modo da migliorare l’efficienza/efficacia della sua azione.
Non solo stabilità nella durata nel tempo ma capacità politiche e solidità della coalizione. Da cosa dipende l’efficacia operativa di un capo di governo in una democrazia parlamentare
A proposito della stabilità alcune osservazioni comparate sulla durata in carica dei capi di governo e di Presidenti “presidenzialisti” e “semipresidenzialisti” possono essere utili. Il recordman assoluto di durata in carica come capo di un governo parlamentare è il socialdemocratico svedese Tage Erlander, 23 anni (1946-1969). Al secondo posto il Cancelliere democristiano tedesco Helmut Kohl, 16 anni (1982-1998), seguito, con una differenza di un paio di settimane, dalla democristiana Angela Merkel (2005-2021). Quarto il socialista spagnolo Felipe Gonzalez, 14 anni (1982-1996). Quinto, il socialista francese François Mitterrand, 14 anni (1981-1995), semipresidenzialista. Da ultimo, va collocato il più duraturo dei presidenti presidenzialisti, il Democratico statunitense Franklin Delano Roosevelt, 12 anni (1933-1945). Dunque, è possibile che nelle democrazie parlamentari i capi di governo siano significativamente stabili nella loro carica. La stabilità politica è una importante precondizione per l’efficacia operativa, ma questa efficacia dipende non dalla durata nel tempo, ma soprattutto dalle capacità politiche e personali del capo di governo e dalla solidità della coalizione.
I due punti controversi su cui sono probabili le obiezioni della Corte Costituzionale
Da rimarcare e da criticare sono i due punti cruciali dell’elezione popolare diretta concernenti proprio le modalità dell’elezione:
- primo, per vincere non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti/votanti;
- secondo, non è neppure specificato se esiste una soglia minima per l’attribuzione al (la coalizione del) vincitore/trice il 55 per cento dei seggi.
Le probabilità che la Corte Costituzionale, sulla base della sua stessa giurisprudenza, obietti mi paiono elevatissime.
L’assenza di un ballottaggio per evitare ammucchiate
Praticamente, ovunque laddove il titolare della più alta carica viene eletto dai cittadini, in assenza di una maggioranza assoluta, è prevista la procedura del ballottaggio attraverso il quale il candidato vittorioso risulterà eletto dalla maggioranza assoluta dei votanti. Avrà, dunque, maggiore legittimazione politica, democratica. Il centro-destra teme e vuole scongiurare la formazione di schieramenti a lui contrari di tipo occasionale, opportunistico, eterogenei, puramente negativi. Tuttavia, è evidente che, in assenza di ballottaggio, quegli schieramenti, elegantemente le “ammucchiate” del centro-sinistra sarebbero costrette a formarsi prima delle elezioni. Invece, il ballottaggio renderebbe più trasparente il procedimento della loro formazione e consentirebbe all’elettorato di giudicare a maggior ragion veduta.
L’espediente per evitare in caso di crisi il ricorso a governi tecnici o ribaltoni
Anche se eletto dal popolo, il Primo ministro può essere sostituito senza nessun ritorno al popolo, ma in Parlamento purché la sua sostituzione venga effettuata dalla e nella sua maggioranza e con un parlamentare già appartenente a quella stessa maggioranza. L’espediente mira a rendere impossibile sia l’assunzione/ascensione di un “tecnico” al vertice del governo sia un cambio di maggioranza, cosiddetto ribaltone, fenomeni entrambi tanto rari quanto possibili in tutte le democrazie parlamentari et pour case: non demandare all’elettorato con il ritorno anticipato alle urne, quindi logorandolo, la soluzione di problemi prodotti dai politici. Qualora il sostituto prescelto non ne ottenesse la fiducia il Presidente della Repubblica ha l’obbligo di sciogliere il Parlamento.
Un Presidente della Repubblica ridotto a figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi
Mi pare evidente che questo esito può essere procurato ad arte dalla maggioranza anche qualora sia in corso la sua disgregazione. Comunque, in questo modo relativamente soffice, avendo già perso il potere di nomina del Primo ministro, il Presidente della Repubblica si vede sottrarre anche il potere di scioglimento del Parlamento. Poiché il disegno di legge abolisce i senatori a vita per meriti sociali, artistici, scientifici e culturali, il Presidente della Repubblica italiana, da protagonista nel complesso intreccio di freni e contrappesi istituzionali e democratici, diventa figura cerimoniale dai contorni vaghi e sbiaditi, finendo confinato fra i passacarte irrilevanti
Dell’abolizione dei Senatori a vita non scrivo nulla poiché mi trovo in lampante conflitto d’interessi avendo presentato nel 1987 un disegno di legge intitolato “Soppressione dei senatori a vita art. 59” includendovi, dunque, anche gli ex-Presidenti della Repubblica. Costoro potrebbero giustamente continuare a fregiarsi del titolo di Presidente Emerito. I cittadini che hanno eccelso mei campi sociale, artistico, scientifico e letterario dovrebbero essere opportunamente onorati in altro modo.
La strada del referendum oppositivo in caso di approvazione della riforma
La valutazione complessiva del disegno di legge costituzionale del governo di centro-destra è senza esitazioni negativa. Il modello di governo parlamentare viene scombussolato non da un nuovo, coerente modello, ma da un’elezione che può soddisfare gli appetiti populisti indebolendo, se non sostanzialmente sconvolgendo i freni e i contrappesi istituzionali e democratici. Ciò detto, dando per scontato che il centro-destra ha i numeri e l’intenzione di approvare la sua riforma, rimane aperta e praticabile la strada del referendum costituzionale, ovviamente non confermativo, ma oppositivo.
[1] Le sue idee e proposte in materia sono esposte nel libro Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate, Milano, Università Bocconi Editore-Egea, 2015, 204 p.

La neolingua che inganna gli elettori sul referendum @domanigiornale
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Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari non è confermativo, ma al massimo oppositivo.
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Il rapporto tra Camera e Senato non è “perfetto”, ma “paritario”, la riduzione del numero dei componenti non migliorerebbe la situazione.
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Non è affatto vero che un parlamento più piccolo renderebbe inevitabile un sistema elettorale proporzionale puro (anche sulla purezza ci sono idee confuse).
Gli aggettivi servono a chiarire e precisare significati e contenuti dei termini utilizzati. Vanno usati con cautela, appropriatamente, senza esagerazioni e distorsioni.
Le definizioni di un fenomeno debbono soddisfare esigenze di specificazione e di comprensione, ma possono anche mirare a influenzare le preferenze e le valutazioni.
La politica si configura anche, molto spesso, come una modalità di comunicazione orientata a persuadere. Tuttavia, non da oggi, sosterrebbe George Orwell molti politici e operatori dei mass media fanno della comunicazione politica una modalità di manipolazione. Non di rado, Orwell sarebbe stupito dai brandelli di neo-lingua che circolano in Italia non sfidati da nessuno.
Mi limiterò ad alcuni, credo importanti, esempi, ma la casistica è molto più ampia e richiede costantemente attenzione e contrasto.
Non sta scritto da nessuna parte nella Costituzione italiana che il referendum costituzionale è confermativo. Comunque, l’aggettivo non può riferirsi a quel tipo di referendum in quanto tale, ma al suo esito. Qualora la maggioranza dei votanti (non esiste quorum) si esprima per il “sì”, la revisione costituzionale approvata dai parlamentari sarà confermata. Se prevalgono i contrari con il loro no, la revisione sarà bocciata. L’esito, suggerirei, deve essere definito oppositivo (oppure, in subordine, avversativo). Continuare ossessivamente a definire “confermativo” il referendum costituzionale è, una più o meno consapevole, manipolazione convogliando agli elettori che, insomma, si tratta di confermare una revisione non di valutarla e, eventualmente, respingerla.
Ridurre il numero dei parlamentari (espressione che ha pudicamente sostituito “tagliare le poltrone”) è essenziale, si dice, non soltanto per risparmiare, ma per dare un spinta a migliorare il funzionamento del bicameralismo perfetto. Anche questo aggettivo è errato, molto. Se guardiamo alla struttura del bicameralismo italiano l’aggettivo corretto è paritario. Le due Camere hanno gli stessi poteri, a cominciare dal dare e togliere la fiducia al governo, e svolgono gli stessi compiti: rappresentanza politica, controllo sull’operato del governo, conciliazione di interessi, compartecipazione ai procedimenti legislativi. Poi, è quantomeno paradossale che l’aggettivo perfetto venga utilizzato da chi vuole riformare il bicameralismo italiano. Per renderlo imperfetto? Nel frattempo, i ritocchi aggiuntivi che si preannunciano sono marginali, ma renderebbero il bicameralismo italiano ancora meno differenziato e più paritario.
Ridotti di numero i parlamentari, un po’ tutti i sedicenti riformatori annunciano l’imprescindibile necessità di una legge elettorale proporzionale pura. Poi i dirigenti di partito, i parlamentari e troppi commentatori subito aggiungono che dovranno essere introdotti una soglia percentuale di accesso al parlamento e un diritto di tribuna (che non esiste da nessuna parte al mondo: genio italico). È lampante che entrambe le disposizioni rendono il proporzionale piuttosto impuro. D’altronde, un po’ in tutti i paesi che utilizzano leggi elettorali proporzionali (ad eccezione dell’Olanda e di Israele) si fa ricorso a una soglia d’accesso (o esclusione) per quantomeno contenere la frammentazione del sistema dei partiti e della rappresentanza parlamentare. Comunque, approvata la riduzione dei parlamentari non è affatto detto che il “proporzionale” sia una soluzione obbligata. Gran Bretagna e Francia utilizzano leggi elettorali maggioritarie, fra loro diverse, in collegi uninominali. Lo stesso fanno l’Australia: 25 milioni di abitanti, Camera bassa 150 rappresentanti; e il Canada: 37 milioni di abitanti, Camera bassa 308 rappresentanti. Quello che conta, però, è l’ampiezza con riferimento agli elettori dei collegi uninominali.
Lineare è bello (?). Chi può opporsi a un intervento definito e giustificato come lineare ovvero semplice, uniforme, limpido, essenziale? Tagliare le poltrone con una grossa accetta risolve qualche problema di funzionamento oppure sarebbe più opportuno e più efficace utilizzare il bisturi per intervenire in maniera delicata sulle criticità di una struttura tanto complessa come il/un Parlamento? Dove mai e quando mai i Parlamenti e le Costituzioni sono state riformate con tagli “lineari”? In verità, nel passato Gianfranco Miglio, autorevole professore di Storia delle istituzioni politiche e di Scienza politica propose più drasticamente di lanciare una sostanziosa revisione costituzionale facendo uno sbrego alla Costituzione. Il resto avrebbe fatto seguito. Il “sì” servirebbe anche a rompere l’immobilismo, fare una breccia nella Costituzione alla quale, ovviamente, ma anche no, seguirà una nuova costruzione. Lineare!
Pubblicato il 17 settembre 2020 su Domani
Una democrazia parlamentare, se saprete conservarla
Finita l’ubriacatura nociva delle finestre elettorali che si aprivano e si chiudevano senza nessun senso, nessuna logica, nessun aggancio alla Costituzione, già circolano altre affermazioni senza fondamento.
Propongo come punto di partenza analitico che tutti si ricordino che uno dei grandi pregi delle democrazie parlamentari (non dirò “repubbliche” poiché in Europa ci sono fior fiori di re e regine capi di Stato di monarchie parlamentari), probabilmente il più grande, è la loro flessibilità.
Non significa che tutto è negoziabile, ma che esistono importanti spazi per trovare gli accordi e, naturalmente, per esprimere i disaccordi. Sento l’immediato bisogno di affermare per l’ennesima volta che nelle democrazie parlamentari gli elettorati non eleggono mai il loro governo.
Eleggono più o meno bene, grazie al tipo di legge elettorale, un Parlamento nel quale si formerà il governo, si potranno cambiare i ministri: rimpasto, non “roba da Prima Repubblica”, ma strumento che tutti i governi parlamentari, monopartitici e di coalizione usano per ridare slancio alla loro azione, per sostituire chi non ha fatto bene, per rimettersi in sintonia con il loro elettorato e con l’opinione pubblica.
Si potrà persino cambiare la composizione partitica di quel governo, al limite con un quasi ribaltone. In secondo luogo, i lavori parlamentari, tempi e contenuti, sono decisi dalla conferenza dei capigruppo e da nessun altro.
In ultima istanza tocca all’aula, vale a dire a tutti i parlamentari, esprimersi a dimostrazione che non è vero che il governo opprime e sopprime il ruolo del Parlamento. Repressi saranno quei parlamentari che abdicano alla loro autonomia decisionale.
Terzo, quando un partito al governo stila una mozione di sfiducia contro il suo governo correttezza (e coerenza) istituzionale vuole che tutti i ministri e i sottosegretari di quel partito si dimettano dal governo. Non facciano le quinte colonne rendendosi anche ridicoli (aggettivo parlamentare? no, ma è azzeccato).
Quarto, parlamentarizzata la crisi, toccherà al Parlamento con un dibattito ampio, aperto e trasparente comunicare le diverse posizioni all’opinione pubblica che ha il diritto di essere accuratamente informata e che, nella mia esigente concezione di democrazia, ha il dovere di informarsi.
Se si potrà fare un nuovo governo emergerà dal dibattito, ma spetterà al Presidente della Repubblica valutare se la nuova coalizione è soltanto un’operazione numerica oppure se gode di una maggioranza politicamente operativa. Non potrà essere nessun partito singolo a decidere che la crisi di governo ha come unica soluzione lo scioglimento del Parlamento ed elezioni anticipate.
Nessun’altra considerazione può essere costituzionalmente fatta valere. Tuttavia, nel caso italiano attuale, è assolutamente legittimo che il Movimento 5 Stelle chieda con forza e con urgenza che si tenga comunque l’ultima votazione sulla riduzione del numero dei parlamentari.
Contrariamente a quello che alcuni dicono, una volta approvato in via definitiva quel disegno di legge costituzionale, non è affatto vero che il Parlamento non potrà venire sciolto. Semmai, un po’ di tempo sarà richiesto dall’obbligatorio ridisegno dei collegi. Anche a Parlamento sciolto, un quinto dei parlamentari uscenti oppure cinque Consigli regionali oppure cinquecentomila elettori potranno attivarsi nei tre mesi successivi per chiedere un referendum contro quella riforma costituzionale, dunque, non un referendum confermativo, ma, se si vuole un aggettivo pregnante, oppositivo.
Anche se si svolgeranno le elezioni politiche, saranno due binari separati non destinati a incontrarsi né a scontrarsi. Poi il referendum si terrà nella primavera del 2020. Nessuno si nasconda dietro quella riforma costituzionale. Soprattutto, tutti operino dentro il quadro costituzionale, le sue “forme”, i suoi “limiti”.
Pubblicato il 12 agosto 2019 su huffingtonpost.it

