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Revisione punitiva in salsa populista @MicroMega

La riforma sulla separazione delle carriere apre alla concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo

Lo scorso 30 ottobre è stato approvato il testo di riforma dell’ordinamento giudiziario. Il provvedimento – già pubblicato in Gazzetta ufficiale – entrerà in vigore solo dopo eventuale referendum confermativo, che con ogni probabilità si terrà nella primavera del 2026. MicroMega ha dedicato e continuerà a dedicare al tema – cruciale per la tenuta della nostra architettura democratica – diversi approfondimenti, che troverete mano a mano raccolti qui.

De minimis non curat praetor. Questa frase latina mi pare quanto mai appropriata per dare inizio a una sintetica riflessione sul significato politico e istituzionale della separazione delle carriere (che non è la riforma della giustizia) e su alcune importanti implicazioni. Sia chiaro che fanno opera meritoria tutti quei commentatori che analizzano punto per punto la riforma, criticano il criticabile, propongono soluzioni alternative. Un lavoro del genere in parte era stato proposto nell’iter della legge, ma la maggioranza parlamentare, va sottolineato, ha contrapposto una chiusura netta. La separazione delle carriere di pubblici ministeri e magistrati giudicanti è una legge di revisione costituzionale voluta dal governo Meloni, elaborata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, approvata dalla maggioranza parlamentare Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati. Senza accettare nessun apporto di origine esterna.

La revisione è significativa e avrebbe meritato una preparazione basata su dati e confronti che dovevano servire a rispondere al quesito principe: “in Italia il funzionamento della giustizia non è soddisfacente, rispetto a quali criteri e parametri? Perché i magistrati godono della possibilità di passare da Pubblici Ministeri a giudici e viceversa? Quanti di loro approfittano di questa possibilità?”

Valentina Maglione scrive su il “Sole 24 ore” il 14 ottobre 2025: “In base ai dati del Csm, in dieci anni, tra il 2015 e il 2024, sono stati in totale 362 i passaggi di funzione. Di questi, 147 sono stati mutamenti da funzione giudicante a requirente, mentre sono stati 215 i transiti dalle procure agli uffici giudicanti. In particolare, nel 2024, su 8.817 magistrati in servizio al 31 dicembre, sono stati 42 i passaggi di funzione, vale a dire lo 0,48% dell’organico”. Perché e in che modo questo davvero esiguo numero di passaggi comporta o ha comportato conseguenze negative, in particolare per i cittadini, nell’amministrazione della giustizia? Alcuni casi esemplari riconosciuti come gravissimi errori (drammatica la vicenda di Enzo Tortora) sarebbero stati evitati o resi impossibili con carriere separate?

Non volendo entrare nei dettagli – a mio modo di vedere, non è affatto lì che si trova il diavolo revisionatore – sono due gli ambiti che più o meno direttamente suggeriscono che, lungi dall’essere positiva per i cittadini, la separazione delle carriere produce rischi e crea ansie.

Il primo ambito è costitutivo dei regimi democratici: la separazione dei poteri. In democrazia, esecutivo, legislativo e giudiziario debbono godere di una loro autonomia funzionale e operativa. Però, da qualche decennio a questa parte alcuni autorevoli studiosi hanno rilevato che i confini delle reciproche autonomie sono flessibili e variabili e che l’autonomia si accompagna alla competizione. Governi instabili saranno facili prede dei Parlamenti che li hanno fatti nascere e morire, sostituendoli ad libitum. Parlamenti espressione di leggi elettorali balorde che danno poco potere agli elettori e molto ai dirigenti di partito saranno popolati da eletti non in grado di esercitare l’autonomia di cui pure disporrebbe la loro istituzione. Un potere giudiziario frammentato, di bassa produttività e con scarso prestigio avrà poche chance di fare valere il controllo di legalità sugli atti e sui comportamenti tanto dell’esecutivo quanto del legislativo.

Ristabilire i confini e ripristinare sfere di operatività e discrezionalità sono obiettivi condivisibili. Però, l’affermazione del Ministro Nordio che la separazione delle carriere è un, forse il, modo particolarmente importante “per fare recuperare alla politica il suo primato costituzionale”, è discutibilissima, anche pericolosa. Anzitutto, il primato costituzionale appartiene al popolo “che lo esercita nelle forme nei limiti della Costituzione” (art.1). In secondo luogo, subordinare l’autonomia di una istituzione, il giudiziario, a un’altra istituzione, l’esecutivo, squilibra il sistema in direzione potenzialmente autoritaria.

Questo rischio risulta moderatamente più elevato in un sistema politico come quello italiano, secondo ambito di cui tenere conto, che non ha mai brillato per il riconoscimento del primato della rule of law e la sua applicazione. Da Mani Pulite in poi il conflitto “politici contro magistrati” è stato una costante. Ricordiamo, a titolo di esempio, due affermazioni particolarmente gravi e rivelatrici di concezioni politiche profondamente errate. La prima è l’invito sferzante ai giudici che si intromettono nella vita politica a farsi eleggere come se l’elezione in Parlamento debba essere l’unico modo per contare in una società. La seconda è la convinzione manifestata da Berlusconi che conquistare il potere di governo implica la legittima possibilità di dettare i comportamenti a tutte le altre istituzioni. Il popolo avrebbe “unto” un leader che ha, dunque, acquisito il potere/dovere di guidare e decidere senza lacci e lacciuoli. Il cosiddetto premierato nasce anche da questa concezione istituzionale.

Non bisogna cercare coerenza in comportamenti perlopiù dettati da opportunismo, ma la decisione del governo Meloni di sottoporre a referendum costituzionale il disegno di legge approvato dal Parlamento si giustifica proprio per il desiderio di dimostrare la sua rispondenza alle preferenze del popolo.

Giunti al termine dell’elaborazione di un testo complesso, articolato, in più punti originale, i Costituenti non ebbero dubbi. Bisognava consentire la correzione, l’adattamento, l’aggiornamento del testo costituzionale da effettuarsi attraverso leggi approvate dal Parlamento, senza specificare chi ne potessero essere i proponenti. Delinearono una procedura “garantista”, che consiste in una doppia lettura in ciascuna camera a distanza minima di tre mesi per consentire un esame approfondito e non nervoso con approvazione definitiva a maggioranza assoluta. Stabilirono anche che la revisione potesse, non dovesse (il referendum costituzionale è, pertanto, facoltativo) essere sottoposta a referendum su richiesta di “un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Due punti meritano di essere evidenziati. Fra i soggetti autorizzati a chiedere il referendum non c’è nessuna menzione del governo, sebbene, naturalmente, la richiesta non sia preclusa ai parlamentari della maggioranza governativa. Secondo punto, poiché la revisione entra senz’altro in vigore dopo tre mesi dalla sua approvazione, è logico ritenere che siano gli oppositori a chiedere il referendum con l’obiettivo di bocciarla, farla cadere. Dunque, non è affatto corretto usare l’aggettivo confermativo per il referendum costituzionale. L’esito può sì essere di conferma, ma il referendum chiesto contro la revisione merita semmai l’aggettivo oppositivo.

Nessun referendum è possibile se nella seconda lettura ad approvare la revisione sono stati i due terzi dei componenti di entrambe le Camere. In un sistema politico ad alto tasso di antiparlamentarismo i Costituenti vollero evitare una deleteria contrapposizione tra elettorato e parlamentari, di cui sarebbe apparsa evidente la non rappresentatività. Infine, senza necessità di un quorum di affluenza alle urne, la maggioranza dei votanti determina l’esito. I Costituenti vollero così premiare i cittadini interessati, informati partecipanti. Chi vota conta. Chi non vota ha, in qualche modo non apprezzabile, delegato la decisione a chi ha dedicato parte del suo tempo e delle sue energie a esprimere la sua preferenza.

Pur avendo fortemente sostenuto tutto l’iter parlamentare della separazione delle carriere, giustamente rivendicando l’esito e meno opportunamente proceduto alla richiesta del referendum, il Presidente del Consiglio ha ripetutamente dichiarato che non si dimetterà in caso di sconfitta. In effetti, dal punto di vista costituzionale le sue dimissioni non sono affatto obbligate. Dal punto di vista politico, però, avendo fatto della separazione delle carriere un preminente obiettivo politico, avendo impegnato il suo governo a sostegno della revisione fino a praticamente trasformare il referendum in una sorta di plebiscito sulla sua persona, Giorgia Meloni dovrebbe considerare il rigetto della revisione da lei voluta e imposta come equivalente a un voto di sfiducia. Esiste un precedente molto eloquente: le dimissioni nel dicembre 2016 di Matteo Renzi, duramente sconfitto nel referendum da lui voluto sulle “sue” revisioni costituzionali e da lui personalizzato facendone sostanzialmente un plebiscito sulla sua persona.

Resta da chiedersi quanto questo referendum influenzerà la più ancora ambiziosa proposta di revisione costituzionale della forma di governo. Infatti, l’eventuale elezione diretta del Presidente del Consiglio significa la fuoruscita dal parlamentarismo, modello istituzionale nel quale il governo è espresso, non dal popolo, ma dal Parlamento e a lui responsabile. Sarebbe un passo in più verso la concentrazione di potere nelle mani del capo dell’esecutivo.

Pubblicato il 17 novembre 2025 su Micromega

Meloni ferita nell’orgoglio dal caso Almasri si (ri)legga Montesquieu @DomaniGiornale

Molta acqua è passata sotto i ponti di Parigi, di Londra, di New York e Washington, certamente anche di Roma, da quando nel 1748 il barone di Montesquieu formulò e argomentò uno dei principi fondamentali delle democrazie: la separazione dei poteri. Per evitare il despotismo, allora, monarchico, è indispensabile che il potere esecutivo ceda il potere legislativo e il potere giudiziario ad organismi appositi che eserciteranno quei poteri con grande, rispettata autonomia. Passarono pochi anni e sull’altra sponda dell’Atlantico nelle originali e preziose riflessioni de Il Federalista (1787-1788) Hamilton e Madison si espressero a favore di “istituzioni separate che condividono i poteri” con nessuna istituzione posta in condizione di prevalere sulle altre, se non temporaneamente e, comunque, in maniera, entro certi limiti, controversa e controvertibile.

Abitualmente nelle democrazie i contrasti più frequenti si svolgono fra i detentori del potere esecutivo e gli operatori del potere giudiziario. I primi che, pure dovrebbero essere consapevoli che i loro atti sono sempre suscettibili del controllo di legalità, di conformità alla Costituzione e alle leggi vigenti, si fanno sempre forti del consenso elettorale. Hanno vinto le elezioni. Traducono e eseguono un mandato politico. Il popolo è con loro, non con i magistrati che di voti non ne hanno e, probabilmente, non ne otterrebbero. Questa giustificazione di chiara impronta populista è molto frequentemente utilizzata, ma non per questo più convincente e accettabile. Né è possibile sostenere che le decisioni assunte in sede giudiziaria contraddicendo quanto fatto dai detentori del potere esecutivo configurino una situazione di governo dei giudici i quali, non eletti, usurperebbero il potere degli elettori, del popolo, quindi sovvertendo la democrazia.

Pulsioni populiste e scivolate in direzione autoritaria sono apparse anche nell’ambito del mondo “progressista” italiano, espresse e alimentate, ad esempio, dai variegati sostenitori della democrazia “decidente”. Ridurre i lacci e i lacciuoli a chi avendo vinto le elezioni ha (avrebbe) non soltanto il potere, ma anche il dovere di decidere secondo le sue preferenze e il programma sottoposto all’elettorato e, in qualche modo e misura, approvato fu l’obiettivo sbagliato di quei terribili semplificatori.

Una concezione, alquanto schematica, di questo tipo porta inevitabilmente, da un lato, a criticare pesantemente tutti coloro che chiedono il rispetto rigoroso delle regole e ritengono corrette le sanzioni contro chi le viola. Dall’altro, implica che esista una gerarchia di decisori in base al potere politico di cui dispongono. Dunque, le decisioni, appunto, più importanti debbono essere prese dai detentori delle cariche di governo più elevate. Da qui, fermo restando che lasciare libero il generale libico Almasri è stata, sostengono, una decisione politica con la quale i magistrati europei e italiani non dovrebbero interferire, proviene la rivendicazione della Presidente del Consiglio Meloni della sua responsabilità politica. Mandare al giudizio del Tribunale dei Ministri soltanto i Ministri dell’Interno e della Giustizia e un sottosegretario significa riconoscere che tutt’e tre hanno uno spazio decisionale autonomo e una specifica responsabilità politica. Questo riconoscimento turba profondamente Giorgia Meloni che lo sente e lo interpreta come una grave diminutio della sua autorità e autorevolezza. Non è lei che controlla tutto e decide tutto.

Il suo dispiacere e la sua irritazione, immediatamente condivisi dai suoi sostenitori, rivelano una brutta e sgradevole concezione della democrazia. Potere politico concentrato nel vertice, potere dell’esecutivo che non deve essere sottoposto al controllo della legge sono entrambe posizioni che si scontrano, lo scrivo con un po’ di retorica democratica, con i principi formulati da Montesquieu e da Hamilton e Madison. Quella strada porta in una direzione sbagliata, pericolosa.

Pubblicato il 6 agosto 2025 su Domani

Le ossessioni di Crosetto e le lezioni di Montesquieu @DomaniGiornale

 “Fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni” è il progetto che il Ministro Guido Crosetto attribuisce a una corrente della magistratura italiana. Di più, “l’opposizione giudiziaria”, “fazione antagonista da sempre …, ha sempre affossato i governi di centro-destra”. Le parole di Crosetto, da lui stesso poi derubricate a ”preoccupazione”, riflettono, di sicuro non intenzionalmente, la situazione di separazione dei poteri e di competizione fra le istituzioni che sta a fondamento delle democrazie. Se non tutto, molto comincia proprio quando un alto magistrato, Charles Louis de Secondat barone de la Prède, noto come Montesquieu, nel 1748 pubblica Lo spirito delle leggi. Al sovrano che cumula potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, è imperativo, per ragioni di efficienza e di equità, strappare/togliere il potere di fare le leggi e il potere di decidere le controversie. Debbono nascere nuove istituzioni specializzate e preparate in grado di esercitare con ampia autonomia quei poteri.

   Fin dall’inizio di quella che è stato il lungo tragitto che portò alla democrazia il potere giudiziario si è programmaticamente contrapposto al potere esecutivo e, naturalmente, viceversa. Un po’ dappertutto, in misure certamente diverse, il potere esecutivo è insofferente dei controlli che il potere giudiziario ha il compito istituzionale di svolgere e attuare cosicché nella misura del possibile, qualche volta forzando le leggi esistenti, il potere esecutivo cerca di sfuggire. Di frequente annuncia e attua “riforme della giustizia”, nuove modalità di valutazione dell’operato dei giudici, (ri)definizione delle carriere e dei poteri. In questa versione, secondo alcuni acuti studiosi USA, le istituzioni non sono soltanto separate, ma risultano in costante competizione fra di loro. Il rischio grande non è e finora non è stato quello di un golpe del giudiziario che rovesci il potere esecutivo (ma attendo volentieri replica e esempi di Crosetto). Al contrario, vi sono stati (capi di) esecutivi che hanno contrastato l’applicazione delle leggi ad opera del giudiziario, sono intervenuti contro l’istituzione violandone l’autonomia, hanno sfidato le leggi. Gli Stati Uniti da Nixon a Trump offrono esempi molto rilevanti. Ma anche in alcune democrazie europee, la rule of law, noi diremmo lo Stato di diritto, che non è il governo dei giudici, ma delle leggi a partire dalla Costituzione, la “legge deIle leggi”, viene sfidata, violata, ridimensionata dai detentori del potere esecutivo, nell’ordine, in Ungheria e in Polonia.

   Non stupisce, quindi, che sia un Ministro a sollevare neanche troppo obliquamente la questione di parte dei magistrati che fanno politica. Certo, quei magistrati vigilano doverosamente su una pluralità di situazioni e di comportamenti impropri: dal conflitto di interessi agli abusi di potere, dall’utilizzo di fonti improprie al cumulo di cariche. Nulla di tutto questo può essere caratterizzato come un complotto. Tutto o quasi può essere affrontato e risolto con riferimento alla Costituzione e alle leggi vigenti. l potenti che ricorrono all’intimidazione preventiva nei confronti dei giornalisti che sollevano coltri di omertà e dei magistrati che hanno l’obbligo di attivarsi ogniqualvolta si palesa e esiste una notizia di reato stanno semplicemente dimostrando che la democrazia è un sistema di freni e di contrappesi. Il ministro e l’uomo Crosetto hanno le spalle abbastanza larghe e forti da contrastare politicamente a viso aperto con il ricorso alle leggi di questo paese e, se necessario, alla Corte di Giustizia Europea, qualsiasi violazione, comportamento scorretto, sentenza particolaristica. Anzitutto, mettendo ordine in casa propria.     

Pubblicato il 29 novembre 2023 su Domani

VIDEO In democrazia, con buona pace di Giorgia Meloni, nessuna istituzione è dominante, neppure un “governo democraticamente eletto”

Democrazia è una sana e virtuosa combinazione di pluralismo, a cominciare dalle associazioni e dai partiti, e di istituzioni autonome e separate. In democrazia, con buona pace di Giorgia Meloni e dei suoi trafelati corifei, nessuna istituzione è dominante, neppure un “governo democraticamente eletto”. La pratica politica democratica è anche che le istituzioni operano una sull’altra come freni e contrappesi, checks and balances. Pensare e affermare diversamente è manifestazione di ignoranza e di pulsioni autoritarie.

Apologia del (vero) liberalismo. Così le istituzioni proteggono i diritti @DomaniGiornale

Il problema non è il neo-liberalismo (troppo spesso identificato con ricette economiche meglio definibili come neo-conservatrici). Il problema sono i sedicenti liberali che parlano di qualcosa che non conoscono. Per molti di loro, essere liberali significa porsi contro la sinistra in qualsiasi versione si presenti. Per molti di loro, soltanto i liberali possono scrivere e discutere di liberalismo. Dissento verticalmente e qui argomenterò, inevitabilmente a grandi, ma credo sufficienti, linee, perché e come.

Ricostruisco il liberalismo al quale sono stato esposto come studente da Norberto Bobbio, Luigi Firpo (docente di Storia delle dottrine politiche a Torino), Nicola Matteucci e Giovanni Sartori. Poi, sì, grazie a loro, ho letto molti altri libri importanti. A richiesta ne provvederò i riferimenti bibliografici. All’origine di tutto voglio porre tre essenziali principi derivati dagli scritti del sicuramente liberale John Locke (1632-1704), nell’ordine: libertà, vita, proprietà. Senza libertà non c’è vita degna di essere vissuta. Proteggere la vita non consiste unicamente nel garantire le condizioni minime di esistenza, grazie alla proprietà di alcune risorse, ma significa opporsi a qualsiasi ingerenza fisica a cominciare dalla tortura. Tre secoli dopo Locke, l’eminente filosofa politica ebrea nata in Lettonia Judith Shklar (1928-1992) denunciò la crudeltà come il peggior vizio illiberale. Concordo e mentre rimando ad una valutazione complessiva del suo importantissimo lavoro contenuta nel volume curato da Bernard Yack, Liberalism without Illusions: Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar (University of Chicago Press, 1996), attendo di sentire l’opinione e dei (no, non scrivo più “sedicenti”) liberali italiani.

Stabiliti quei principi tuttora irrinunciabili, dunque, liberale non è mai colui che attenta, fatto salvo un discorso su come sia stata acquisita, alla proprietà delle persone, il liberalismo non esce come Minerva dalla testa di Giove. Si dipana, invece, gradualmente, da un lato, sul versante delle istituzioni, dall’altro, sul versante dei diritti, con la precedenza delle prime, troppo spesso trascurate dai liberali contemporanei, sui secondi. Strappare al re il potere giudiziario e il potere legislativo è quanto suggerisce Montesquieu nel suo De l’esprit des lois (1748), l’inizio della separazione/separatezza delle istituzioni. Il Re d’Inghilterra resisterà strenuamente, ma i coloni americani indipendentisti (1776) fecero delle istituzioni separate l’asse portante del loro presidenzialismo. Quelle istituzioni erano separate come origine anche elettorale, ogni 2 anni i Rappresentanti e un terzo dei Senatori, ogni 4 anni il Presidente, ma condividevano i poteri. Il Senato interviene nelle nomine presidenziali, persino dei Ministri (Segretari) e, ancor più significativamente, dei giudici della Corte Suprema nominati dal Presidente. Quei giudici possono fare decadere le leggi approvate dal Congresso e firmate dal Presidente che, peraltro, può porre il suo veto per lo più vincente su leggi sgradite.

Le istituzioni USA, hanno sostenuto alcuni studiosi recenti, non si limitano a condividere (sharing) i poteri fino ad una situazione di “governo diviso” (stallo e/o ingovernabilità) pur preferibile ad una Presidenza onnipotente, “arrogante” nelle parole del Sen. William Fulbright, “imperiale” nell’analisi dello storico Arthur Schlesinger Jr, ma sono entrati in una nociva, costante competizione per strapparli a proprio favore.

Qui si inserisce il secondo elemento istituzionale/costituzionale eminentemente liberale: checks and balances. Nessuna istituzione deve mai trovarsi in condizione di prevaricare sulle altre e nessuna di essere “prevaricata”. Freni e contrappesi sono meccanismi delicati costantemente bersagli di battaglie politiche e culturali. Coloro che ottengono attraverso elezioni libere, eque (fair), periodiche (qui l’importanza di buone leggi elettorali) e occupano cariche politiche debbono rispondere dei loro comportamenti agli elettori: accountability. Non è solo l’obbligo di accettare le proprie responsabilità e rendere conto di quanto fatto, non fatto, fatto male. L’accountability è la virtù liberaldemocratica per eccellenza, totalmente coerente con l’assenza di qualsiasi vincolo al mandato (art. 67 della Costituzione italiana) e sostanzialmente incompatibile con limiti temporali imposti ai mandati, misura di chiaro stampo populista.

Espressione del potere e delle preferenze dei cittadini, le istituzioni liberali proteggono e promuovono i diritti. Sancite la libertà di parola e opinione e libere elezioni, il Bill of Rights inglese del 1689 è tutto focalizzato sui rapporti istituzionali fra Re e Parlamento e sui rispettivi poteri. Cent’anni dopo la Costituzione USA è un documento tutto istituzionale. Nel 1791, il Bill of Rights USA entrò a farne parte integrante in qualità di primo emendamento. I diritti liberali sono di due tipi, civili e politici. Libertà di parola, di opinione, di stampa, di culto, di associazione e di movimento sono diritti civili essenziali. Votare e essere votati, costruire organizzazioni politiche e partecipare alla politica in varie forme attraverso tentativi di influenzare i detentori del potere politico con proteste e movimenti sono tutti diritti politici. Una società che riesce a esprimersi secondo queste modalità è, ricorrendo agli aggettivi frequentemente usati nel lessico politico/logico USA, “robusta e vibrante”. Poiché la competizione pluralista fra idee, proposte, soluzioni è quanto il liberalismo auspica, considera importante, ‘impegna a garantire quella società è definibile liberale. La competizione, non l’eguaglianza, è il suo tratto distintivo.

   L’unica eguaglianza indispensabile e caratterizzante del liberalismo è quella davanti alla legge. La diseguaglianza intollerabile dal liberalismo è quella che deriva dall’uso del denaro per conquistare il potere politico. Il principio “una persona un voto” è eguaglianza politica liberale. Il conflitto di interessi fra le attività e le risorse economiche personali e l’esercizio di cariche pubbliche è la ferita più profonda inferta alla concezione e alla pratica dello Stato liberale.

   Non sta nella concezione dello Stato liberale il terzo insieme di diritti, quelli sociali: istruzione, salute, lavoro, pensione. Nulla osta che, come scrisse il grande sociologo inglese T.H Marshall già nel 1950: Citizenship and Social Class, a quei diritti si possa pervenire. Sono diritti caratterizzanti le esperienze e le politiche socialdemocratiche, ma non per questo incompatibili con lo Stato liberale e dai liberali rigettati. Al contrario, rispetto ai diritti sociali le differenze fra liberali e socialdemocratici non stanno affatto nell’importanza attribuita a quei diritti, ma nelle modalità con le quali perseguirli. I socialdemocratici affidano il compito prevalentemente allo Stato e alle sue istituzioni. I liberali pensano che debbano essere i cittadini attraverso la libera competizione politica a stabilire, fatta salva una rete di sicurezza, se, come e quanto investire in istruzione e sanità, in lavoro e pensioni. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono molto più liberali della Gran Bretagna. Prova ne è che la riforma sanitaria di Obama è stata bollata come socialista, mentre il sistema scolastico viene fortemente criticato per la sua produzione e riproduzione di enormi diseguaglianze e privilegi.

   Se l’assenza di qualsiasi intervento sostitutivo o correttivo o di indirizzo ad opera dello Stato che neghi la prospettiva formulata da John Maynard Keynes per l’economia e non la voglia/sappia estendere ai settori istruzione, sanità, lavoro è definibile come neo-liberalismo, allora la sua distanza dal pensiero liberale classico è, se non incolmabile, certamente considerevole. Ma, pur esigenti, non buoni/sti come troppi, questa volta la qualifica sedicenti merita di tornare, liberali italiani si compiacciono di essere, i liberali degni di questo nome non sono crudeli e una competizione politica ben regolata continua a promettere e spesso a conseguire esiti apprezzabili.

Pubblicato il 10 agosto 2023 su Domani

Processo o farsa

Il conflitto fra magistratura e politica è insito nelle democrazie. Sta in uno dei principi fondamentali dei regimi democratici: la separazione dei poteri. Correttamente intesa la separazione dei poteri conferisce ai politici il diritto che, spesso, è anche il dovere, di prendere le decisioni di loro competenza e ai magistrati (fino alla Corte costituzionale) il diritto/dovere di controllare che le decisioni politiche non vadano contro le leggi esistenti (che i politici potrebbero, eventualmente, se le considerano inadeguate, cambiare) e non violino la Costituzione. In questo insieme di rapporti sono coinvolte tutt’e tre le istituzioni centrali delle democrazie: legislativo, giudiziario e, poiché le decisioni più importanti le prendono i governi e i loro ministri, anche l’esecutivo. Dunque,i conflitti fra le tre istituzioni sono fisiologici. La degenerazione, ovvero la patologia, fa la sua comparsa quando i detentori di uno qualsiasi dei tre poteri tentano di coartare gli altri. Nel caso dei politici, questo avviene prevalentemente quando qualcuno di loro si pone al di sopra della legge. Nel caso dei magistrati quando un giudice tenta di usare la legge a suoi fini personali di pubblicità e carriera.

Nella richiesta dei magistrati di Catania di procedere contro Salvini per il reato di sequestro di persona per il diniego di attracco alla nave Diciotti che portava migranti, è possibile che quei magistrati cerchino pubblicità. Potrebbe anche essere pubblicità negativa se le autorità competenti non riscontreranno l’esistenza di un reato. Prima di allora, però, in un procedimento che, di per sé, è garantista, debbono essere compiuti due passi. Il primo passo è nelle mani del potere legislativo, più precisamente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. Se la Giunta, collocata fra i magistrati di Catania e il Ministro degli Interni, concederà l’autorizzazione, il secondo passo toccherà al Tribunale dei Ministri.

Sembra che Salvini non veda l’ora di essere giudicato da questo Tribunale. Ha preso atto che senatori del M5S in Giunta voteranno per dare l’autorizzazione al suo processo e ha dichiarato di non avere nessuna preoccupazione e di volersi in effetti fare processare. Al proposito è già cominciata una non edificante manfrina. Berlusconi ha subito detto di essere garantista, il che, secondo lui, significa votare contro l’autorizzazione. I rappresentanti del PD voteranno per consentire a Salvini di essere processato. A questo punto, tutto diventa più chiaro, anzi, semplicissimo. Se Salvini è convinto della giustezza del suo operato e vuole non evitare il processo, ma andare a difendersi nel processo, rinunci apertamente all’immunità di cui gode. Lo faccia chiedendo ai suoi colleghi senatori della Lega di votare per concedere l’autorizzazione ai giudici. Sarà così evitata la farsa di un Ministro della Lega che vuole essere processato e dei senatori della Lega che votano contro la sua “esplicita” volontà, sottraendolo al processo

Pubblicato AGL il 29 gennaio 2019

La nostra Repubblica esigente

Per nessuno scopo, analitico, interpretative, propositivo, la Costituzione italiana può essere divisa nettamente in due parti: una attinente ai diritti (e doveri), l’altra all’ordinamento dello Stato. I principi ispiratori dei Costituenti e la loro visione complessiva informano chiaramente e coerentemente entrambe le parti. Tutte le componenti della Costituzione italiana si tengono insieme e segnalano che qualsiasi revisione, anche minima, deve essere valutata con riferimento al suo impatto complessivo. La tesi che argomento e svolgo nel libro La Costituzione in trenta lezioni, UTET 2015 è che nessuna Costituzione è mai semplicemente un documento giuridico. Le Costituzioni migliori , a cominciare da quella degli Stati Uniti d’America e a continuare con quella della Germania contemporanea, sono documenti eminentemente politici. Mirano a plasmare la vita di una comunità, a darle le regole di comportamento e di rapporti fra persone, associazioni, istituzioni.

Anche la Costituzione italiana mira a fare, limpidamente, tutto questo. Plasma la Repubblica democratica, evidenziando, fin dall’inizio, che la Repubblica sono i cittadini, siamo noi. Ai cittadini — elettori, rappresentanti, governanti– spetta il compito di rimuovere gli ostacoli all’effettiva partecipazione alla vita della comunità (art. 3). Con questa indicazione, i Costituenti miravano a costruire le premesse della coesione sociale e a dare senso e identità ad una comunità di sconosciuti, usciti da vent’anni di fascismo che aveva teso a isolarli e a punirli se si associavano e se parlavano di politica. A questi “sconosciuti”, anche agli stessi uomini e donne nell’Assemblea Costituente, apparve subito necessario ricordare l’importanza della partecipazione, sottolineare il riconoscimento del pluralismo e delle capacità associative, anche in partiti politici (art. 49), mettere in evidenza che le cariche pubbliche, in politica, nelle istituzioni, nella burocrazia debbono essere adempiute con “disciplina e onore” (art. 54). Ai detentori di cariche istituzionali, fra i quali si trovano, naturalmente, anche i magistrati, si raccomanda di tenere in grande conto sia la separazione dei poteri affinché ciascuno di loro svolga i compiti specifici affidatigli sia l’equilibrio affinché nelle loro inevitabili interazioni nessuna istituzione cerchi di sopraffare le altre e tutte operino in un complesso “gioco” di freni e contrappesi. Forse, nella predisposizione di questi freni e contrappesi si colloca anche il fin troppo spesso menzionato “complesso del tiranno”, ma che i freni e i contrappesi siano la base sulla quale operano tutte le democrazie migliori appare innegabile.

La Costituzione è un documento politico esigente. Funziona tanto meglio quanto più i cittadini, i rappresentanti e i governanti non si limitano a rivendicare diritti, ma si impegnano a svolgere fino in fondo i doveri ai quali vengono chiamati: educare i figli, votare, pagare le tasse in proporzione al loro reddito, riconoscere e rispettare il diritto d’asilo e porlo in pratica. La Costituzione ha accompagnato e, oserei dire, ha guidato la crescita dell’Italia da paese rurale, agricolo, ampiamente analfabeta, sostanzialmente impoverito e distrutto dal fascismo e dalla Guerra fino a farlo diventare l’ottava potenza industriale del mondo. Tuttavia, è sempre esistita una qualche insoddisfazione nella società e nella politica per obiettivi, il più importante dei quali è la crescita culturale e sociale, che non venivano raggiunti. Insomma, la società italiana non diventava, non è ancora diventata abbastanza civile. Né, oramai da anni, fa progressi, ad esempio, in materia di pagamento delle tasse o di contenimento e “respingimento” della corruzione. Questi gravissimi inconvenienti non sono evidentemente attribuibili alla Costituzione e ai suoi articoli, tantomeno alla sua ispirazione, agli accordi e ai compromessi, spesso fecondi, che i Costituenti raggiunsero fra loro, offrendo una non banale e non criticabile lezione di metodo.

Se, come ho detto e ribadisco, “la Repubblica siamo noi”, allora dobbiamo criticare gli italiani, individualisti e egoisti, che pensano di cavarsela da soli e di non dovere nulla allo Stato e ai loro concittadini; gli italiani “familisti amorali”, che orientano e giustificano qualsiasi loro comportamento con l’esclusivo perseguimento di vantaggi per la loro famiglia; gli italiani che si fanno forti della loro appartenenza a qualche corporazione (burocrazia, magistratura, classe politica, giornalismo); gli italiani che screditano qualsiasi forma di impegno e si rifiutano di riconoscere il merito e di premiarlo. Questi sono gli italiani che non hanno saputo né voluto capire che soltanto agendo nel rispetto delle regole, dei diritti, dei doveri scritti nella Costituzione, la Repubblica, di cui celebriamo i settant’anni, raggiungerà una apprezzabile qualità democratica e si accompagnerà ad una società davvero, finalmente civile.

Pubblicato AGL il 2 giugno 2016